8 novembre 2007

Nuovi limiti per le tossine Fusarium nell’alimentazione umana

Con il Regolamento 1881/2006 del 19 dicembre 2006, l’Unione Europea aveva stabilito i limiti massimi per le tossine Fusarium in prodotti destinati all’alimentazione umana. L’entrata in vigore dei limiti posti, era stata fissata, salvo nuove indicazioni, per il 1 luglio 2007 per deossinivalenolo e zearalenone, e per il 1 ottobre 2007 per le fumonisine.

Nel periodo successivo, la Commissione Europea ha raccolto dati relativi alla pericolosità delle tossine Fusarium, a seguito dei quali ha emesso un nuovo Regolamento, n. 1126/2007 del 28 settembre 2007; questo modifica il precedente Regolamento stabilendo nuovi limiti per le tossine sopraelencate nel granoturco e suoi derivati.

In particolare, per tutte e tre le tossine, sono stati aggiunti dei limiti per le frazioni della molitura non destinate al consumo umano diretto:
1.- “Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni < 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni < 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10”.
2.- “Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni < 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10”.

I limiti massimi di zearalenone e fumonisine permessi nel granoturco non trasformato sono aumentati da 200 a 350 e da 2000 a 4000 ppb rispettivamente), mentre quelli di Deossinivalenolo sono rimasti uguali (1750ppb).

Per lo zearalenone è stato aumentato il limite per il granoturco destinato al consumo umano diretto, per le merende ed i cereali da colazione a base di granoturco da 50 ppb a 100 ppb.

Il limiti definitivi per le fumonisine erano particolarmente attesi in Italia perché il valori proposti con il Regolamento 1881/2006 erano ritenuti troppo restrittivi per il prodotto nazionale. Si evidenzia un generale incremento dei limiti previsti come ad esempio l’incremento da 400 a 1000 ppb per il granoturco destinato al consumo umano diretto. Inoltre sono stati introdotti ulteriori limiti come ad esempio 800 ppb per i cereali da colazione e le merende a base di granturco.
I nuovi limiti si applicano in modo retroattivo dal 1 luglio 2007.
Per vedere il Regolamento completo clicca qui.

Reg 1126/2007 (49 kB)