In base a una legge provinciale del 22 Gennaio 2001 è possibile apporre un contrassegno con la dicitura “non geneticamente modificato”. Questa etichetta è riservata soltanto ai prodotti della regione Trentino-Alto Adige....
....per cui sia stata presentata un’idonea documentazione al comitato per i prodotti geneticamente modificati. In questo dossier è previsto che si descrivano la composizione del prodotto, il procedimento di produzione e la dichiarazione che il prodotto stesso non sia geneticamente modificato. Sarà la commissione a rilasciare il contrassegno. Con una simile procedura potranno essere contrassegnati i prodotti provenienti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi non geneticamente modificati. In questo caso l’etichetta riporterà la dicitura “ carne, latte, formaggio,, di animali foraggiati con mangimi non geneticamente modificati.
Per evitare il pericolo di “false etichettature” sono previsti dei controlli routinari e random a campione. Inoltre dopo tre anni dal rilascio del contrassegno il controllo analitico è obbligatorio. I parametri e i metodi di analisi devono corrispondere allo stato della tecnica.
Rif: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana III serie speciale-N°32.
Legge provinciale 22 Gennaio 2001, n 1 (pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n.6 del 6 febbraio 2001)